La disciplina delle società di comodo è stata introdotta dall’art.30 della legge 724/94 con la verifica del “Test dei ricavi” ed è stata poi integrata dall’art.2 del DL 138/2011 con il concetto di presunzione di non operatività per le società in perdita sistemica.
Le società di comodo sono quelle ritenute “non operative” e costituite a scopo di evasione ed elusivo e non per lo svolgimento di un’attività economica con il fine di conseguire degli utili. Sono costituite con capitali minimi e i beni sono apportati dai soci al solo scopo di trarre vantaggio dalla condizione giuridica dei beni conferiti, quale patrimonio autonomo, sottratto alle pretese dei creditori dei singoli conferenti.
La disciplina delle società non operative, di cui all’art. 30 della Legge 724/1994, si rivolge a:
- Società di capitali
- Società di persone
- Società ed enti di ogni tipo, non residenti, con stabile organizzazione in Italia.
Le “società di comodo” si distinguono in due categorie:
- Società “non operative”: presentano ricavi inferiori a quelli minimi presunti, calcolati applicando dei coefficienti ai principali beni aziendali;
- Società “in perdita sistematica”: nel quinquennio precedente hanno sempre dichiarato perdite fiscali ovvero hanno dichiarato perdite fiscali in quattro esercizi e in uno un reddito inferiore a quello minimo.
Per quanto riguarda la disciplina delle società in perdita sistemiche c’è stata una modifica a decorrere dal periodo d’imposta 2014: il periodo di osservazione (precedente all’esercizio per cui si predispone la dichiarazione dei redditi) è passato da tre a cinque esercizi, cercando di ridurre la platea di società da considerarsi di comodo.
Essere considerata una “società di comodo” comporta specifici obblighi e preclusioni ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap.
Effetti conseguenti allo stato di “società di comodo”
Le società di comodo hanno degli effetti concernenti il loro status:
- ai fini Ires e Irpef:
- obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto;
- applicazione dell’aliquota Ires maggiorata al 38% (27,50+10,50);
- limitazione dell’utilizzo delle perdite fiscali solo in diminuzione del reddito che eccede quello minimo;
- ai fini Irap obbligo di dichiarare un valore della produzione non inferiore al reddito minimo presunto, aumentato dei costi non deducibili per tale imposta;
- ai fini Iva:
- blocco dell’utilizzo in compensazione/richiesta a rimborso del credito Iva annuale;
- perdita del credito Iva annuale se la non operatività si presenta per tre periodi d’imposta consecutivi ed il volume d’affari in tali esercizi è inferiore ai ricavi minimi.
La norma, che individua i presupposti per l’individuazione delle società di comodo, prevede anche delle cause di esclusione e disapplicazione (art.30, L. 724/94 e Provvedimenti n.23681/2008 e n.87956/2012), nonché la possibilità di presentare un’istanza di disapplicazione preventiva (art.37-bis, comma 8, DPR 600/1973).
La Verifica Operatività in Integrato GB
La gestione “Verifica Operatività” è stata impostata sulla base della sezione “Verifica dell’operatività e determinazione del reddito imponibile minimo dei soggetti non operativi” presente nei modelli Unici 2015 – Periodo imposta 2014.
La gestione è predisposta al fine di poterla compilare una sola volta con il riporto simultaneo dei dati in più applicazioni:
– Unico
– Irap
– Iva/Iva Base.
La verifica operatività è consultabile anche dall’applicazione Contabilità.
Un effetto diretto della compilazione del prospetto della verifica operatività si ha nei modelli Unici e nell’Irap, dove sono riportati i dati richiesti dalle istruzioni ministeriali e desumibile dal prospetto.
Al momento si può accedere alla gestione “Verifica Operatività”:
1. dalla “Contabilità” anno 2014 > Bilancio > “Verifica Operatività”
- dalla dichiarazione Iva/Iva Base > quadro VA > “Verifica Operatività”
Compilazione della gestione
Per chi ha gestito la contabilità con l’applicazione “Contabilità GB” ci sarà il riporto automatico dei dati. Per chi utilizza soltanto i “Dichiarativi” GB la compilazione dovrà avvenire a cura dell’utente e tutti i campi saranno sbloccati e editabili.
La gestione si suddivide in tre sezioni:
- Parte comune
- Valore medio
- Valore dell’esercizio
- Risultato test di operatività
1. Parte comune
Nella sezione “Parte comune” devono essere indicate le eventuali cause di esclusione e disapplicazione della disciplina in oggetto, nonché situazioni particolari in cui si trova la società.
Questa sezione si compila dal pulsante o selezionando le apposite caselle.
2. Valore medio
Nella sezione “Valore medio” sono indicati i dati contabili degli ultimi tre esercizi. Coloro che hanno utilizzato per uno o per più anni del triennio il software Contabilità GB avranno la sezione parzialmente o completamente compilata.
Facendo doppio click nel campo azzurro è possibile consultare il dettaglio degli importi proposti ed eventualmente modificare/inserire il dato utile.
Media su 3 anni: questa colonna effettua la media matematica dei tre anni, ma in caso di società costituita nel secondo anno del triennio il valore medio deve essere calcolato con riferimento al periodo d’imposta in osservazione e a quello immediatamente precedente, che ne rappresenta l’esercizio di costituzione.
Per escludere il primo esercizio del triennio, in cui la società non era stata ancora costituita, è necessario selezionare l’apposito check:
3. Valore dell’esercizio
Nella sezione “Valore dell’esercizio” è determinato, in caso di società non operativa, il reddito imponibile minimo. Nel caso in cui la società è operativa, ossia supera sia il test dei ricavi e non è in perdita sistemica, questa sezione non è compilata.
4. Risultato del test di operatività
Nella sezione “Risultato del test di operatività” il software evidenzia la posizione della società rispetto al test di operatività:
Società operativa
Società non operativa
CA421 – TM/8