Nella giornata odierna GBsoftware ha rilasciato lo “Spesometro 2016”, introdotto dal D.L. 78/2010, con cui si comunica telematicamente all’Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti Iva (cessioni/acquisti di beni e le prestazioni di servizi rese/ricevute) effettuate nel periodo d’imposta 2016.
Lo Spesometro nasce dall’art.21, comma 1, del D.L. n. 78/2010 modificato dal c.d. Decreto “semplificazioni” n. 16 del 2012 con effetto dal 1° gennaio 2012. I soggetti Iva hanno a disposizione il “Modello di comunicazione polivalente”, approvato con Provv. n.94908 del 02 Agosto 2013 e modificato il 10 Ottobre 2013, per l’invio dei dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva.
Il 2016 è l’ultimo anno in cui questo adempimento è annuale, perché dal 2017 il decreto 193/2016 ha introdotto l’obbligo di comunicazione trimestrale, che si trasforma in semestrale solo per il primo anno.
Le date quindi da temere a memoria per lo spesometro sono:
- 10 aprile 2017 – Spesometro per i mensili relativo al 2016
- 20 aprile 2017 – Spesometro per i trimestrali relativo al 2016
- invio entro il 18 settembre 2017 – Spesometro 2017 fatture primo semestre
- invio entro il 28 febbraio 2018 – Spesometro 2017 fatture secondo semestre
Una volta a regime il nuovo Spesometro fatture 2018, diventerà una comunicazione IVA trimestrale con la seguenti scadenze di invio tracciato: 31 maggio, 16 settembre, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo.
Ora esaminiamo per l’ultimo anno lo “SPESOMETRO 2016” D.L. 78/2010.
SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono obbligati alla compilazione dello spesometro tutti i soggetti passivi Iva che eseguono operazioni rilevanti ai fini Iva, in particolare anche i soggetti:
- in regime di contabilità semplificata (imprese ed esercenti arti e professioni) di cui agli artt. 18 e 19 DPR 600/1973, in particolare i medici;
- enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell’esercizio di attività commerciali o agricole;
- non residenti, sia con stabile organizzazione in Italia, ovvero operanti tramite rappresentante fiscale o identificati direttamente;
- che si avvalgono della dispensa da adempimenti per le operazioni esenti ex art. 36-bis DPR. 633/1972; l’obbligo riguarda tutte le operazioni rese/ricevute da tali soggetti a prescindere dall’emissione della fattura, comprese le operazioni esenti per le quali opera l’esonero ex art. 36-bis;
- che aderiscono al Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, di lavoro autonomo (art. 13 della L. 388/2000) e gli Ex minimi;
- Curatori fallimentari e commissari liquidatori, per conto di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- Produttori Agricoli Marginali;
- Asd e Altri enti in 398/91;
- Stato, le regioni, le provincie, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico per le operazioni eseguite e ricevute nell’ambito di attività commerciali.
SOGGETTI ESONERATI ALLA COMUNICAZIONE
Sono esonerati alla compilazione dello spesometro:
- i privati;
- coloro che aderiscono al regime dei “ Contribuenti minimi” – art.27 D.L. 29/2011: tuttavia, non è possibile usufruire di tale esonero qualora il regime dei minimi sia venuto meno in corso d’anno (ricavi/compensi > € 45.000,00). In tal caso, secondo la CM 24/2011, il contribuente è obbligato alla comunicazione per le operazioni effettuate a decorrere “dalla data in cui vengono meno i requisiti per l’applicazione del regime semplificato”.
- i contribuenti che, dal 2015, applicano il regime cd “Forfetario” (L.190/2014)
- i soggetti passivi Iva che, dal 2015, hanno optato per la trasmissione telematica quotidiana delle fatture emesse/ricevute e dei corrispettivi delle operazioni effettuate, non soggette a fatturazione (art.50-bis, DL. 69/2013);
- i soggetti che già trasmettono i dati al “Sistema Tessera Sanitaria” ai sensi dell’art.3, comma 3 del D.Lgs. 175/2014 (novità Legge stabilità 2016).
OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE
L’obbligo di comunicazione riguarda le operazioni:
- imponibili alle varie aliquote;
- non imponibili quali cessioni ad esportatori abituali (art. 8 c. 1 lett. c) DPR 633/1972;
- assimilate alle cessioni all’esportazione (art. 8-bis decreto Iva);
- per servizi internazionali (art. 9 decreto Iva);
- classificabili come triangolazioni comunitarie ex art. 58 DL 331/93;
- esenti (art. 10 decreto Iva);
- di acquisto da San Marino assoggettate ad Iva sanmarinese, in quanto non comunicati durante l’anno nel quadro SE;
- soggette al regime speciale del margine limitatamente alla parte costituente base imponibile Iva ;
- soggette al regime del reverse charge (es.: subappalti in edilizia);
- non soggette ad Iva per mancanza del requisito di territorialità, ma soggette all’obbligo di fatturazione;
- di cessioni gratuite di beni che formano oggetto dell’attività d’impresa;
- di destinazione di beni a finalità estranee all’impresa (cd. “autoconsumo”);
- con fatture emesse a richiesta del cliente: per i soggetti che rilasciano la fattura a seguito di richiesta del cliente, l’emissione della stessa determina comunque l’obbligo di comunicare l’operazione, a prescindere dall’importo;
- in contanti legate al turismo, d’importo pari o superiore a mille euro, eseguite da chi esercita commercio al minuto e attività assimilate, o da agenzie di viaggi e turismo (i soggetti indicati agli articoli 22 e 74-ter del Dpr 633/1972), nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell’Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato.
OPERAZIONI ESCLUSE DALLA COMUNICAZIONE
Sono escluse dall’obbligo di comunicazione:
- le importazioni;
- le esportazioni indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a) e b), del Dpr 633/1972;
- le operazioni di cessione o acquisto in ambito comunitario perché’ già acquisite mediante i modelli Intra;
- gli acquisti da San Marino, senza Iva all’origine, registrati con autofattura, perché’ già comunicati nel corso del 2015 col modello polivalente – quadro SE;
- le operazioni con paesi Black List, in quanto il decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, ha abrogato la comunicazione Black list 2017 (anno di imposta 2016). Il decreto 193/2016 ha anticipato l’abolizione di 1 anno, ma sarà possibile comunicarle come per gli anni scorsi. L’applicazione “Black List 2016” sarà uno dei prossimi rilasci.
- le spese anticipate in nome e per conto del cliente, escluse dalla base imponibile Iva ex art. 15/633;
- le operazioni di cui all’art. 74, c. 1 DPR n. 633/72;
- le operazioni che costituiscono già oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria;
- le operazioni costituenti passaggi interni di beni tra rami d’azienda, documentati con fattura (in presenza di separazione dell’attività Iva);
- le operazioni di importo pari o superiore a tremilaseicento euro, effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi Iva, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- le operazioni non rilevanti fuori campo Iva per mancanza di uno dei requisiti essenziali, soggettivo o oggettivo (non soggette a fatturazione e/o a certificazione fiscale);
- le operazioni finanziarie esenti IVA ex art. 10 DPR n. 633/72.
TERMINE DI PRESENTAZIONE
La comunicazione dello Spesometro 2016 deve essere trasmessa unicamente attraverso l’invio di un file telematico entro il:
- 10 aprile di ciascun anno per le comunicazioni riferite all’anno d’imposta precedente, per i soggetti che eseguono la liquidazione mensile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
- 20 aprile di ciascun anno per le comunicazioni riferite all’anno d’imposta precedente, per gli altri soggetti in capo ai quali sussiste l’obbligo di comunicazione.
Con l’aggiornamento è disponibile l’applicazione “Spesometro 2016”.
Ricordiamo i passaggi per l’abilitazione:
- Eseguire l’update del software ;
- Posizionarsi nella ditta nella quale abilitare l’applicazione;
- Aprire la maschera “Applicazioni”
- Selezionare l’anno “2016” per l’applicazione “Spesometro”;
- Selezionare il metodo con cui eseguire l’invio della comunicazione tra metodo “aggregato” e “analitico” e confermare la scelta con “Conferma”.
La scelta dell’invio in forma aggregata comporta l’abilitazione dei seguenti quadri:
FA – Operazioni documentate da fattura esposte in forma aggregata
SA – Operazioni senza fattura esposte in forma aggregata
BL – Operazioni e Acquisti di Servizi da non residenti in forma aggregata.
In caso di invio in forma analitica verranno abilitati i seguenti quadri:
FE – Fatture Emesse e Documenti Riepilogativi
FR – Fatture Ricevute e Documenti Riepilogativi
NE – Note di Variazione Emesse
NR – Note di Variazione Ricevute
DF – Operazioni senza Fatture
FN – Operazioni con soggetti non residenti
SE – Acquisti di servizi non Residenti
TU – Operazioni legate al Turismo art.3 co.2-bis D.L.16/2012
Nelle prossime newsletter esamineremo in dettaglio la modalità di compilazione dei quadri sopra elencati.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on-line.
CA351 – FSA/11
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