Il provvedimento del direttore dell’Agenzia dell’Entrate firmato il 31 Marzo 2015, sospende l’obbligo dell’invio dello Spesometro per gli enti pubblici e amministrazioni autonome e concede ai commercianti al minuto un invio “light”.
Il provvedimento del 31 Marzo 2015 stabilisce, modificando quello del 5 novembre 2013, che le amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 2 della Legge n196/2009) e le amministrazioni autonome sono escluse dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva relative al 2014. Per i commercianti al minuto, invece, tale provvedimento reinserisce la continuità di quanto previsto nel 2012 e 2013 per l’invio delle operazioni attive con importo unitario inferiore a 3.000,00 €.
COSA CAMBIA PER LE “PA”
Limitatamente al 2014, è previsto l’esonero della comunicazione per le amministrazioni pubbliche e per le amministrazioni autonome. L’esclusione si è resa necessaria, chiarisce il provvedimento dell’Agenzia dell’Entrate, per consentire agli enti pubblici di completare senza altri adempimenti le proprie infrastrutture informatiche, sistemi contabili e procedure interne per via dei nuovi obblighi in materia di fatturazione elettronica e di split payment.
COSA CAMBIA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO
A soli 10 giorni della scadenza del termine per l’invio dello Spesometro da parte degli operatori in regime mensile, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento che semplifica l’adempimento per i commercianti al minuto.
Il provvedimento del 2 agosto 2013, aveva stabilito, limitatamente alle annualità 2012 e 2013, che i commercianti al minuto e i soggetti equiparati potessero non segnalare nello Spesometro le operazioni, documentate da fattura, di importo inferiore a 3.600,00€.
Con il nuovo provvedimento del 31 marzo 2015, tale casistica viene prorogata anche per il 2014. E’ da sottolineare che, mentre il per 2012 e 2013 l’esonero valeva solo per le operazioni attive inferiori a 3.600,00 € al lordo dell’Iva, per il 2014 è previsto che esso valga se l’operazione è inferiore a 3.000,00 € al netto dell’Iva.
Questo significa che, se l’aliquota dell’operazione è pari al 22%, l’esonero della comunicazione avviene se il corrispettivo complessivo è pari a 3.659,99 €, importo ottenuto applicando all’imponibile massimo di € 2.999,99 l’aliquota del 22%. Questo non sarebbe stato possibile nel 2012 e 2013, in quanto il corrispettivo complessivo eccedeva la soglia di € 3.600,00.
Dettaglianti e ristoranti (articolo 22 del D.P.R. 633/72) non devono comunicare le operazione attive di importo unitario inferiore a 3.000,00 €, al netto dell’Iva, effettuate nel 2014. La nuova soglia è dunque riferita all’imponibile e non all’importo complessivo. L’esonero sarà differenziato in funzione della diversa aliquota applicata (es. per alberghi e ristoranti il limite sarà di 3.300,00 €, mentre per le altre attività a Iva ordinaria sarà di 3.600,00 €).
COSA CAMBIA PER I COMMERCIANTI AL MINUTO IN CONTABILITA’ GB
All’interno di Contabilità GB, in fase di abilitazione dell’applicazione “Spesometro” 2014, per i soggetti indicati nell’art.22 del D.P.R. 633/72 è possibile optare per la facoltà di non comunicare le operazioni attive con importo unitario inferiore a 3.000,00 € al netto dell’Iva indicando il flag nell’apposita sezione presente nella maschera “Forma di invio spesometro”.
Confermando, il software richiede ulteriore conferma della scelta eseguita, dato che in fase di importazione dei dati, saranno riportate solamente le operazioni attive superiori ai limiti descritti in precedenza.
In fase di importazione dei dati, il software tramite messaggio ribadisce che per il codice attività, le fatture emesse con importo inferiore a € 3.000,00 al netto dell’Iva non sono state importate in quanto è stato inserito il flag che indica l’appartenenza alla categoria “Commercianti al minuto”.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla guida on-line.
CA351 – FSA/20
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