Il reverse charge, o inversione contabile, è un particolare meccanismo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, in cui il debitore non è il soggetto venditore ma il soggetto acquirente.
Si può pertanto affermare che il meccanismo del reverse charge è una deroga al principio generale di applicazione dell’Iva secondo cui chi compie l’operazione emette fattura con applicazione dell’imposta, di cui è debitore nei confronti dell’erario, esercitando il diritto di rivalsa.
Il reverse charge è stato introdotto per evitare le frodi fiscali, inizialmente nelle operazioni intracomunitarie per essere poi esteso al settore edilizio e negli ultimi anni anche in altri ambiti.
In Italia il reverse charge è disciplinato dell’art.17 del DPR 633/72:
– comma 5:
– cessioni di oro da investimento imponibili in caso di opzione da parte del cedente
– cessioni di oro industriale di purezza pari o superiore a 325 millesimi
– cessioni di argento, in lingotti o grani, di purezza pari o superiore a 900 millesimi
– comma 6:
– lett. a): prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese operanti nel settore dell’edilizia (appaltatore principale o altro subappaltatore)
– lett. a bis): cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato quando nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l’opzione per l’imposizione
– lett. a ter): prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative ad edifici
– lett. b) cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative
– lett. c) cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alla cessioni di dispositivi a circuito integrato effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
– lett. d bis) trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra
– lett. d ter) trasferimenti di altre unità simili alle precedenti
– lett. d quater) cessioni di gas e energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, lett. a)
Inoltre troviamo l’applicazione del reverse nelle operazioni indicate all’art. 74 del DPR 633/72, ai commi 7 e 8 ovvero alle cessioni di rottami e di altri materiali di recupero.
Obblighi del soggetto che effettua la cessione del bene o prestazione del servizio: emissione della fattura senza addebito dell’imposta, indicando che trattasi di operazione soggetta all’inversione contabile e richiamando il riferimento normativo.
Obblighi del soggetto acquirente: integrazione della fattura ricevuta, indicando l’aliquota e l’imposta, e registrazione del documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle fatture emesse. L’annotazione nel registro delle vendite deve avvenire entro il mese di ricevimento o nel successivo, rispettando il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento
Nelle prossime newsletter vedremo come registrare le fatture di operazioni per cui è prevista l’applicazione del meccanismo del reverse charge in Contabilità GB.
CB101- TM/1
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