Il Principio Contabile OIC 22 definisce i conti d’ordine e illustra loro rappresentazione nel bilancio d’esercizio: nell’ultima sezione esso specifica le condizioni con le quali vanno trattate alcune operazioni in genere ricollegabili al Sistema dei Conti d’ordine.
Come accennato in precedenza, in questa Comunicazione si analizza l’uso dei Conti d’ordine in relazione a particolari eventi, come stabilito dall’OIC 22.
Si ricordi che per evitare duplicazioni e nel rispetto del principio della chiarezza, in ogni caso non si procede alla rappresentazione tra i conti d’ordine di quegli accadimenti che sono già stati oggetto (direttamente o indirettamente) di rilevazione nel sistema principale di scritture.
I vari casi vengono riportati suddivisi per Sistema dei Beni di Terzi, Sistema degli Impegni e Sistema dei Rischi.
Nell’ambito dei Beni di Terzi, si analizzino i casi seguenti:
Depositi cauzionali ricevuti in denaro
Il denaro è un bene fungibile per eccellenza e tramite il deposito cauzionale la società ne acquisisce automaticamente la proprietà, iscrivendo l’importo ricevuto nell’Attivo dello SP alla voce C) IV 3) Denaro e valori in cassa con contropartita un debito nel passivo alla voce D14) Altri debiti.
Tale accadimento, in quanto già oggetto di rilevazione nello SP, non deve essere riportato tra i conti d’ordine.
Beni della società presso terzi in deposito, in pegno o in comodato
A qualsiasi titolo, tali beni rimangono comunque in proprietà alla società, e quindi sono già presenti nel suo bilancio, anche se temporaneamente si trovano presso terzi.
Notizie di tali beni devono comunque figurare in nota integrativa, nel caso in cui la loro conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della società ai sensi dell’art. 2427 C.c. n.9.
Nel sistema degli Impegni andrebbero iscritti, per loro natura, tutti i contratti sinallagmatici, senza effetti reali, che non influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull’entità del risultato d’esercizio. I rapporti obbligatori che ne stanno alla base infatti hanno natura concreta, ma principalmente conseguono a contratti ad esecuzione differita che non danno luogo a rilevazioni nel sistema principale.
Nonostante tale premessa, si noti che non tutte le obbligazioni derivanti da contratti ad esecuzione differita sono da riportare tra i conti d’ordine:
a) i normali ordini ricevuti e da eseguire nel corso di un’attività manifatturiera e, in genere, quegli impegni assunti con carattere di continuità da parte dell’impresa.
b) i contratti di locazione non finanziaria, di lavoro subordinato, di consulenza aventi durata pluriennale e simili.
Impegni connessi alla stipula di contratti derivati
Dato che in genere da tali contratti derivano diritti e obblighi connessi al trasferimento tra le parti contraenti di rischi finanziari inerenti allo strumento primario sottostante (o all’indice di riferimento), il loro ammontare va riportato tra i conti d’ordine.
Alcune casistiche che si possono presentare nell’ambito del Sistema dei Rischi:
Garanzie indirettamente prestate (es. mandato di credito, disciplinato dall’art. 1958 C.c.)
Il soggetto X si impegna nei confronti di Y di concedere credito a Z, in nome e per conto proprio. Dato che Y risponde come fideiussore di un debito futuro, tale evento deve essere registrato tra i conti d’ordine.
Fideiussione prestata dall’impresa a favore del fideiussore del debitore principale
Oltre a riportare l’importo di tale operazione in calce allo SP, occorre fornire un adeguato commento in nota integrativa.
Fideiussione prestata dall’impresa insieme con altri garanti (co-fideiussione)
Nei conti d’ordine va riportato l’intero ammontare della garanzia prestata, in nota integrativa si dovrà riportare, se inferiore, l’importo complessivo del debito garantito.
Fideiussione omnibus
Nei conti d’ordine va riportato l’importo dei crediti garantiti alla data di riferimento del bilancio e in nota integrativa l’importo massimo garantito.
Cessione di credito pro-solvendo
Se il credito viene mantenuto nell’attivo patrimoniale, non occorre utilizzare i conti d’ordine. Altrimenti occorre darne notizia in calce allo SP, separando tale importo da quello delle garanzie prestate.
Cessioni pro-soluto con garanzie (es. franchigia in monte), Lettere di patronage forte o impegnativo, dichiarazione di mantenimento della solvibilità
Indicare i relativi importi tra i Conti d’Ordine.
Rischio di perdite, Lettere di patronage debole o semplice
Non occorre fornire indicazioni tra i conti d’ordine.
Costituzione di garanzie reali relative a debiti propri
Non richiede alcuna indicazione tra i conti d’ordine. In nota integrativa va però indicato l’ammontare del debito assistito da garanzia reale e la natura della garanzia.
BB101 FST/1