In corso d’anno è possibile richiedere a rimborso il credito Iva. Tale credito infrannuale può essere richiesto solo per i primi tre trimestri dell’anno e solo al verificarsi di determinate condizioni.
La richiesta di rimborso/compensazione del credito Iva può essere fatta sia dai contribuenti mensili sia dai trimestrali:
nel mese di marzo o nel 1° trimestre
nel mese di giugno o nel 2° trimestre
nel mese di settembre o nel 3° trimestre
NB! I contribuenti mensili, nella determinazione del credito da chiedere a rimborso o in compensazione per il trimestre, non devono considerare eventuali versamenti effettuati nei primi due mesi del trimestre di riferimento in cui erano a debito d’imposta.
Quando è possibile chiedere il rimborso del credito?
Il rimborso può essere richiesto se:
nel singolo trimestre l’importo del credito Iva è superiore a € 2.582,28;
si verifica una delle seguenti condizioni:
1. operazioni attive con aliquota media (aumentata del 10%) inferiore all’aliquota media sugli acquisti e importazioni (art. 30, terzo comma, lettera a))
Nel calcolo dell’aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti/importazioni che cessioni di beni ammortizzabili;
2. operazioni non imponibili per un ammontare superiore al 25% delle operazioni effettuate (art. 30, terzo comma, lettera b));
3. acquisti ed importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili (art. 30, terzo comma, lettera c) con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma)
Può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione solo l’imposta riguardante gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre;
4. Effettuazione, nel trimestre, nei confronti di soggetti passivi esteri di operazioni attive, non soggette, per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate nel periodo. ((art. 30, terzo comma, lettera d) con le limitazioni previste dall’art. 38-bis, secondo comma) [operazioni effettuate dal 17.03.2012];
5. il richiedente è un operatore non residente direttamente o che abbia nominato un rappresentante fiscale (art. 30, terzo comma, lettera e))
Tali soggetti possono chiedere il rimborso anche in assenza degli altri presupposti.
In Contabilità GB
Eseguendo l’update del software è disponibile la gestione del credito Iva richiesto a rimborso.
Il credito chiesto a rimborso/compensazione deve essere inserito nella liquidazione Iva, negli appositi campi:
Credito richiesto a rimborso
Credito da utilizzare in compensazione
visibili solo se è attivata l’opzione .
Tale opzione è selezionabile, in caso di liquidazione mensile, solo nei mesi di marzo, giugno e settembre.
In presenza dei due campi l’Iva detraibile è così determinata:
Controlli nell’inserimento del credito chiesto a rimborso
Il rimborso non può essere richiesto:
per un importo inferiore ad euro 2.582,28 pertanto, inserendo nel campo un importo inferiore, il software visualizza il messaggio:
per un importo maggiore del credito maturato nel trimestre di riferimento;
Nella liquidazione annuale
Nella liquidazione annuale sono visualizzati, se valorizzati, i campi:
Credito infrannuale chiesto a rimborso, che corrisponde alla somma dei valori indicati nel campo “Credito chiesto a rimborso” delle liquidazioni dell’anno;
Credito infrannuale, maturato nel 1°/2°/3° trimestre (cod.trib 6036,6037,6038), utilizzato in compensazione orizzontale in F24.
Registrazione giroconto Iva
Gli importi inseriti nei nuovi campi sono rilevati in prima nota con la registrazione del giroconto Iva.
Entrambi gli importi sono registrati in prima nota movimentando i conti:
420331 – Credito Iva Infran.chiesto a rimborso
420332 – Credito Iva Infran.chiesto in compens.
Per ulteriori informazioni consultare la guida on-line.
CB101 – RIV/7