Se entra nel tuo negozio un turista extra-Ue che effettua l’acquisto di un bene, ricordati che a norma dell’art.38-quater del D.P.R. 633/72 puoi non applicare l’Iva se ricorrono determinate condizioni.
L’art.38-quater del D.P.R. 633/72 – Sgravio dell’imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori dalla Comunità Europea – identifica i soggetti, i beni e le condizioni per beneficiare della non imponibilità Iva delle cessioni di beni a soggetti non residenti.
Condizioni per beneficiare della non imponibilità Iva
Soggetto cedente
La cessione di beni deve essere effettuata da commercianti al minuto o da commercianti all’ingrosso muniti di licenza al dettaglio, che per questa tipologia di vendita possiedono un locale diverso da quello utilizzato per il commercio all’ingrosso.
Soggetto acquirente
La cessione deve essere effettuata a soggetti privati domiciliati o residenti fuori dall’Unione Europea.
Beni che possono essere acquistati da turisti extra-Ue beneficiando dello sgravio Iva
I beni che possono essere acquistati da turisti extra-Ue beneficiando dello sgravio Iva devono essere destinati all’uso personale o familiare. I beni acquistati devono essere trasportati fuori dal territorio comunitario entro il terzo mese successivo alla vendita nel bagaglio personale.
A titolo esemplificativo si riportano i seguenti beni che possono essere acquistati senza addebito dell’imposta da turisti extra-Ue, purché privi d’interesse commerciale per l’acquirente:
- abbigliamento, calzature, pelletteria e accessori;
- piccoli mobili, oggetti di arredamento o uso domestico;
- articoli sportivi;
- di oreficeria e gioielleria;
- alimentari e prodotti alcoolici e vitivinicoli;
- giocattoli;
- computer e accessori;
- strumenti musicali e accessori;
- cosmetici;
- accessori per autoveicoli.
Il valore dei beni ceduti, comprensivo d’Iva, deve essere superiore a € 154,94.
Documentazione dell’operazione
Affinché l’operazione possa beneficiare della non imponibilità Iva il commerciante italiano deve emettere fattura.
Il cessionario, previa integrazione della fattura con gli estremi del passaporto o documento equipollente, deve presentarla all’Ufficio doganale di uscita dalla UE; una copia vistata deve essere restituita al commerciante italiano entro il quarto mese successivo a quello di emissione della fattura.
Fatturazione dell’operazione
Il commerciante italiano può scegliere tra due modalità:
- emettere, al momento della cessione, una fattura non imponibile Iva (art. 38-quater, comma 1, D.P.R. 633/72)
- emettere, al momento della cessione, una fattura con Iva (art. 38-quater, comma 2, D.P.R. 633/72)
La procedura che espone a meno rischi il cedente italiano è la seconda, poiché nel primo caso deve affidarsi all’acquirente, che tornato nel suo paese deve ricordarsi di inviare la fattura vistata al commerciante italiano.
CB101- TM/18
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