L’articolo 74, commi 7 e 8, del DPR 633/72 prevede l’applicazione del meccanismo del reverse charge alle cessioni di rottami e cascami. Ma a quali tipi di rottami può essere applicato il meccanismo dell’inversione contabile?
L’Agenzia delle Entrate l’ha chiarito con la circolare n. 43/E del 12/05/2008, affermando che il meccanismo del reverse charge può essere applicato a rottami e cascami a condizione che il prodotto ottenuto non sia modificato nella natura e sia ancora qualificabile come rottame.
In poche parole l’inversione contabile può essere applicata solo ai rottami fin quando siano qualificabili come tali, ossia come beni non più utilizzabili secondo l’originaria destinazione se non sottoposti ad ulteriori lavorazioni.
Il reverse charge deve essere applicato anche con riferimento alle lavorazioni effettuate sui rottami, cascami, avanzi di metalli ferrosi e non ferrosi e sugli altri materiali (espressamente richiamati nell’articolo 74, comma 7, del DPR n. 633/72), purché le stesse siano finalizzate ad ottenere un prodotto qualificabile sempre come rottame (per esempio ripulitura, selezione, ecc.), nonché alle prestazioni di trasporto accessorie alla cessione di rottami ed agli altri servizi accessori relativi alla trasformazione di rottami non ferrosi, sempre che queste ultime siano effettuate dal cedente o per suo conto e a sue spese.
Nel GB le registrazioni delle operazioni in reverse charge riguardanti le cessioni e gli acquisti di rottami devono essere effettuate facendo attenzione all’utilizzo delle causali contabili e Iva, per avere un corretto riporto nella liquidazione e nella dichiarazione Iva.
Registrazione fattura di vendita per cessioni di rottami
Soggetto in regime ordinario Iva
Caso pratico – registrazione fattura di vendita riguardante cessione di rottami per cui si applica il meccanismo del reverse charge secondo quanto indicato nell’art.74, commi 7 e 8, DPR 633/72.
Il cedente non ha applicato l’imposta ai sensi dell’art. 74, commi 7 e 8, DPR 633/72; l’importo totale del documento è pari a 2.200 euro.
Causale contabile: può essere utilizzata la causale generica “FV – fattura di vendita”
Causale Iva: deve essere utilizzata la causale “74R – Escluso Art.74 comma 7 e 8”
Nella liquidazione Iva non si genera un debito d’imposta poiché l’operazione è “esclusa”.
Nella dichiarazione Iva e Iva base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VE dedicato alle cessioni di rottami e altri materiali di recupero.
Registrazione fattura di acquisto
Soggetto in regime ordinario Iva
Caso pratico – registrazione fattura di acquisto di rottami per cui il venditore ha applicato quanto indicato nell’art.74, commi 7 e 8: l’acquirente integra la fattura ricevuta, in cui non è stata applicata l’imposta ai sensi dell’art.74, commi 7 e 8, DPR 633/72, con l’aliquota da applicare e la relativa imposta.
L’importo totale del documento ricevuto integrato con l’imposta è pari a 2.684,00 euro; l’iva è pari a euro 484,00 (aliquota 22%).
Causale Contabile: per registrare le fatture di acquisto GB propone la causale “FARC – Fattura acquisto Reverse Charge n.” che ha la proprietà “Reverse charge” attiva, poiché al salvataggio della registrazione nel registro degli acquisti, in automatico, sarà eseguita l’annotazione nel registro delle vendite
Causali Iva: per registrare le fatture di acquisto in reverse charge per prestazioni del settore edile, come nel caso indicato, deve essere utilizzata la causale 22R – Aliquota 22% Rev.Ch.Art.74 c.7 e 8
Al salvataggio della registrazione dell’acquisto è prodotta in automatico l’annotazione nel registro delle vendite “Annotazioni” e il relativo giroconto Iva:
Nella registrazione dell’annotazione, il programma in automatico propone la causale FVRC – Annotazione operaz.Reverse Charge, indicata come “causale annotazione” nelle proprietà della causale contabile FARC, e la causale Iva 22R, già indicata nell’acquisto.
Ricordiamo anche in questo caso che per chi non volesse sfruttare l’automatismo proposto da GB è possibile utilizzare una causale contabile che non ha la proprietà “Reverse charge” attiva e registrare manualmente l’annotazione nel registro delle vendite. E’ comunque garantito il riporto nella dichiarazione Iva.
Nella liquidazione, l’Iva che si riferisce all’annotazione fatta nel registro sezionale delle vendite, gestito con l’automatismo del software, è evidenziata nell’apposita sezione “Dettaglio Annotazioni”; per chi esegue manualmente la registrazione dell’annotazione nel registro delle vendite la registrazione è riportata nella sezione della liquidazione Iva “Dettaglio vendite”.
Nella dichiarazione Iva e Iva base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VJ già dedicato all’indicazione delle operazioni di cui all’art. 74, commi 7 e 8.
Le causali indicate si riferiscono ad operazioni effettuate nell’ambito del territorio nazionale.
CB101- TM/4
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