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Il 1° gennaio 2016, con l’entrata in vigore della legge 28 dicembre 2015, n.208, ha debuttato nel nostro ordinamento l’aliquota Iva ridotta al 5%, da applicare su alcune prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle coopertative sociali e dai loro consorzi e non solo…

Inizialmente, a godere di tale aliquota, erano solo le prestazioni di servizi fornite dalle cooperative sociali disciplinate dalla legge n.391 del 1991.

La circolare N.31/E dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata in data 15/07/2016, ha fornito dei chiarimenti in merito alle disposizioni indicate nella legge di stabilità 2016, concernenti il regime Iva relativo a prestazioni rese da cooperative sociale e loro consorzi.

Il 23 luglio di quest’anno, l’art.21 Legge 7 luglio 2016, n.122, ha esteso l’applicabilità dell’aliquota Iva al 5% a:

 “basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinati all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia”.

A seguito dell’introduzione della nuova aliquota, nella tabella A del DPR 633/72, è stata aggiunta la “Parte II-bis” di cui si riporta il contenuto:

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In conclusione, l’aliquota al 5% deve essere applicata:

  • in favore di soggetti degni di protezione sociale da cooperative sociali e loro consorzi. (Soggetti indicati nell’art.10, comma 27- ter) DPR 633/72) per:

    prestazioni sono rese da cooperative sociali e loro consorzi, in favore di anziani, inabili adulti, minori, handicappati psicofisici ed altri soggetti degni di tutela sociale di cui al n.27-ter dell’art.10 co.1 del DPR 633/72;
    prestazioni socio-sanitarie e di assistenza domiciliare e ambulatoriale (n.27-ter dell’art.10 co.1 del DPR 633/72), nonchè di prestazionie sanitarie, di ricovero e di cura, didattiche ed educative (nn.18, 19, 20 e 21 del citato art.10).

  • per basilico, rosmarino e salvia, freschi, origano a rametti o sgranato, destinali all’alimentazione; piante allo stato vegetativo di basilico, rosmarino e salvia;

CB101 – RIV/29

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