L’art.32-bis del D.L. 83/2012 ha ampliato la platea dei soggetti che possono applicare il regime dell’Iva per cassa innalzando il limite del volume d’affari, che non può essere superiore a € 2.000.000 per poter beneficiare del regime, rispetto ai precedenti € 200.000.
Il regime dell’Iva per cassa prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.
In ogni caso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione l’Iva diviene comunque esigibile; il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.
Come disciplinato dall’art.6 del DPR 633/72, le operazioni si considerano effettuate:
- per le cessioni di beni mobili, alla consegna del bene o alla spedizione;
- per le cessioni di beni immobili, alla stipulazione del contratto;
- per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.
In Contabilità GB, i soggetti che decidono di adottare il regime per cassa, devono indicarlo nell’apposita sezione:
- Contabilità
- Prima Nota
- Funzioni e gestioni – Contabilità Iva.
Per ulteriori informazioni sull’opzione “Iva per cassa” si rimanda alla relativa guida on-line.
Anche per i soggetti che adottano il Regime Iva per Cassa l’aliquota Iva da applicare è quella in vigore nel momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di effettivo incasso e pagamento, poiché il differimento riguarda solo il termine di esigibilità/detraibilità dell’imposta.
Pertanto…
per le fatture di vendita emesse entro il 30 settembre 2013 l’Iva esigibile sarà calcolata con aliquota al 21% indipendentemente dalla data d’incasso, anche se avvenuta dal 1° Ottobre 2013: non si deve operare nessuna integrazione o versamento aggiuntivo.
per le fatture di acquisto l’Iva da detrarre è quella indicata in fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione indipendentemente dalla data del pagamento.
Un esempio per capire meglio…
Fattura di vendita n.174 del 10/09/2013, emessa nei confronti del cliente Bussola Spa, per € 1.700 + Iva 21%.
Registrazione della fattura
Registrazione dell’incasso
La fattura viene incassata in data 21/10/2013.
In automatico viene prodotta l’annotazione relativa all’incasso, utilizzando la stessa aliquota Iva della fattura di vendita.
L’Iva della fattura emessa nel mese di settembre, ma riscossa nel mese di ottobre, è riportata come esigibile nella liquidazione di ottobre.
CB101 – RIV/9