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L’art.32-bis del D.L. 83/2012 ha ampliato la platea dei soggetti che possono applicare il regime dell’Iva per cassa innalzando il limite del volume d’affari, che non può essere superiore a € 2.000.000 per poter beneficiare del regime, rispetto ai precedenti € 200.000.

Il regime dell’Iva per cassa prevede che per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, l’IVA diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi.

In ogni caso, decorso un anno dal momento di effettuazione dell’operazione l’Iva diviene comunque esigibile; il limite annuale non si applica nel caso in cui il cessionario o committente, prima del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

Come disciplinato dall’art.6 del DPR 633/72, le operazioni si considerano effettuate:

  • per le cessioni di beni mobili, alla consegna del bene o alla spedizione;
  • per le cessioni di beni immobili, alla stipulazione del contratto;
  • per le prestazioni di servizi, all’atto del pagamento del corrispettivo.

In Contabilità GB, i soggetti che decidono di adottare il regime per cassa, devono indicarlo nell’apposita sezione:

  • Contabilità
  • Prima Nota
  • Funzioni e gestioni – Contabilità Iva.

Per ulteriori informazioni sull’opzione “Iva per cassa” si rimanda alla relativa guida on-line.

Anche per i soggetti che adottano il Regime Iva per Cassa l’aliquota Iva da applicare è quella in vigore nel momento di effettuazione dell’operazione, indipendentemente dalla data di effettivo incasso e pagamento, poiché il differimento riguarda solo il termine di esigibilità/detraibilità dell’imposta.

Pertanto…

per le fatture di vendita emesse entro il 30 settembre 2013 l’Iva esigibile sarà calcolata con aliquota al 21% indipendentemente dalla data d’incasso, anche se avvenuta dal 1° Ottobre 2013: non si deve operare nessuna integrazione o versamento aggiuntivo.

per le fatture di acquisto l’Iva da detrarre è quella indicata in fattura in base al momento di effettuazione dell’operazione indipendentemente dalla data del pagamento.

Un esempio per capire meglio…

Fattura di vendita n.174 del 10/09/2013, emessa nei confronti del cliente Bussola Spa, per € 1.700 + Iva 21%.

Registrazione della fattura

Registrazione dell’incasso

La fattura viene incassata in data 21/10/2013.

In automatico viene prodotta l’annotazione relativa all’incasso, utilizzando la stessa aliquota Iva della fattura di vendita.

L’Iva della fattura emessa nel mese di settembre, ma riscossa nel mese di ottobre, è riportata come esigibile nella liquidazione di ottobre.

Liquidazione Iva di Settembre

Liquidazione Iva di Ottobre

CB101 – RIV/9

TAG Iva 22Iva per Cassa

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