Con l’inizio del nuovo anno è necessario verificare i requisiti di accesso o permanenza nel regime dei Minimi di cui all’art. 27 del DL n. 98/2011. Il regime dei contribuenti Minimi è un regime supersemplificato al quale non tutti possono accedere; devono sussistere i requisiti del vecchio regime dei minimi e contemporaneamente quelli previsti dalla legge finanziaria del 2012…
L’art. 27 del DL n.98/2011 ha apportato delle modifiche al regime dei Contribuenti Minimi, definendolo “Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”. Infatti la funzione principale di questo regime forfetario è quella di favorire la costituzione di nuove imprese da parte di giovani e di coloro che perdono il lavoro.
Il regime dei Contribuenti Minimi è stato introdotto a partire dal periodo d’imposta 2008 in seguito all’approvazione della Legge 244/2007 (art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007). Il nuovo regime dei minimi introdotto nel 2012 ha integrato i requisiti per l’accesso e la permanenza nel regime, pertanto i “vecchi requisiti” rimangono.
Requisiti di cui all’art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007 per accesso al regime
Chi sono i contribuenti minimi?
I contribuenti minimi possono essere imprese individuali e professionisti singoli che
- Nell’anno precedente:
- Hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000
- Non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori
- Non hanno effettuato cessioni all’esportazione
- Non hanno erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto di solo lavoro
- Nel triennio precedente:
- Non hanno effettuato acquisti di beni strumentali per un ammontare superiore a € 15.000
- Iniziano l’attività e presumono di avere i requisiti di cui ai punti 1) e 2)
Però attenzione….non possono essere considerati contribuenti minimi:
- Chi applica regimi speciali Iva
- I non residenti
- Chi in via esclusiva o prevalente effettua attività di cessioni di immobili e mezzi di trasporto nuovi
- Chi, contestualmente, partecipa a società di persone, associazioni professionali o a società a responsabilità limitata.
Requisiti del nuovo “Regime dei Minimi” di cui all’art. 27 del DL n. 98/2011
- possesso dei requisiti previsti dall’art. 1, commi 96 a 99, L. 244/2007
- il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare.
- l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, una mera prosecuzione di altre attività precedentemente svolte sotto forma di lavoro dipendente, tranne nel caso in cui il lavoratore dimostri di aver perso il lavoro o di essere in mobilità per cause non dipendenti dalla sua volontà
- inizio dell’attività successivamente al 31/12/2007
Durata del “Regime di Minimi”
Il regime dei minimi ha la durata massima di 5 anni a far data dall’esercizio di inizio dell’attività. Tale vincolo di permanenza limitata non riguarda i soggetti che non hanno compiuto i 35 anni di età. Infatti, per tali soggetti, il regime semplificato si applica fino al periodo d’imposta di compimento del trentacinquesimo anno di età, senza esercitare nessuna opzione. Naturalmente, l’uscita anticipata dal regime può avvenire per il venir meno degli altri requisiti previsti per la permanenza nel regime.
Semplificazioni contabili e fiscali
I contribuenti che adottano il Regime dei Minimi sono esonerati dalla registrazione e dalla tenuta delle scritture contabili e dagli obblighi relativi all’imposta sul valore aggiunto. Inoltre non sono tenuti alla compilazione degli Studi di Settore.
Caratteristiche del “Regime dei Minimi”
- Determinazione del reddito in base al principio di cassa
- Regole di determinazione del reddito in deroga rispetto alle regole stabilite dal TUIR
- Assoggettamento del reddito ad imposta sostitutiva: sul reddito imponibile (art. 1, commi 104 e 108, L. 244/07 e art. 4 D.M. 2 gennaio 2008) si applica l’imposta sostitutiva del 5% (20% fino al periodo d’imposta 2011).
- Ritenuta d’acconto: i ricavi e i compensi dei soggetti che adottano il regime dei minimi non sono assoggettati a ritenuta d’acconto da parte del sostituto d’imposta a partire dal periodo d’imposta 2012.
I contribuenti devono rilasciare apposita dichiarazione da cui risulta la loro “appartenenza” al regime dei minimi.
Permanenza nel regime dei Minimi
L’art. 1, comma 111, della L. 244/2007 stabilisce che il regime dei Minimi cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno una delle condizioni di cui ai commi 96 e 99, o già nell’anno stesso qualora venga superato per più del 50% il limite massimo dei ricavi.
Il regime dei Minimi in GBsoftware
- Anagrafica ditta: nell’anagrafica del contribuente assoggettato al regime dei minimi è necessario indicare il regime contabile 7 – Contribuente minimo. (Non rileva il tipo di reddito del soggetto: si usa lo stesso codice sia che si tratti di impresa che di professionista).
- Piano dei conti: per i soggetti che adottano il regime contabile semplificato è stato predisposto un apposito piano dei conti, in quanto la determinazione del reddito per questa categoria è “particolare” e non rientra nelle regole indicate nel testo unico delle imposte dirette (DPR 917/86).
Esempio: per i contribuenti minimi i costi relativi a telefonia, autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli rilevano sempre nella misura del 50%.
- Verifica situazione Minimi – Ex Minimi: all’interno del menù Bilancio/Situazione Minimi è presente la gestione che permette di verificare, durante l’esercizio, i requisiti di permanenza nel regime ed effettuare il calcolo anticipato dell’imposta sostitutiva.
La gestione si divide in tre parti:
- Verifica ricavi: riporta l’importo dei ricavi registrati nell’anno in contabilità e verifica se è stato superato il limite di € 30.000 che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo ovvero il limite di € 45.000, che comporta l’uscita dall’anno in corso.
- Verifica beni strumentali: viene riportato l’importo relativo al valore dei beni strumentali acquistati nell’anno in corso e nei due anni precedenti, risultanti dalle registrazioni contabili, e verifica se è stato superato il limite previsto di €.15.000, che comporta l’uscita dal regime dall’anno successivo.
- Imposta sostitutiva – Reg. Minimi: nel prospetto vengono riportati i dati come richiesti nel modello Unico quadro CM; l’utente deve manualmente imputare i dati che non provengo dalla contabilità. In questo modo si può preventivamente effettuare il calcolo dell’imposta sostitutiva, pur non avendo ancora disponibile il modello Unico.
Per maggiori informazioni consultare la guida on line.
CA211 – MT/2