Il Decreto Sostegni-bis ha aggiunto all’articolo 1 L. 178/2020 il nuovo comma 1059-bis, che insieme al comma 1059, detta le regole per l’utilizzo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali.
Il nuovo decreto ha modificato le regole di fruizione della nuova disciplina del credito d’imposta investimenti in beni strumentali, estendendolo anche ai soggetti con ricavi superiori o pari a 5 milioni di euro, la facoltà di utilizzo in compensazione del credito d’imposta su beni materiali ordinari dall’entrata in funzione in un’unica soluzione.
La compensazione in unica quota annuale, rispetto alle tre quote annuali di pari importo previste dal DL 178/2020, è estesa, indipendentemente dal volume dei ricavi o compensi realizzati dal soggetto beneficiario (imprese ed esercenti arti o professioni), agli investimenti in:
- beni strumentali materiali non 4.0 ovvero diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla L. 232/2016 (c.d. Legge di Bilancio 2017);
- effettuati a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2021.
Calcolo credito d’imposta
Eseguendo del software, nella gestione ”Cespiti”, sezione dati per altre applicazioni, tramite il pulsante “Calcolo credito d’Imposta”, per i soggetti con volume d‘affari maggiore o pari a 5 milioni di euro, è stato modificato il numero delle quote da utilizzare in compensazione per i beni materiali.
Prima dell’approvazione del nuovo Decreto Sostegni-bis, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta per i beni materiali diversi da Industria 4.0, per i soggetti con un volume di ricavi o compensi superiori o pari a 5 milioni, è utilizzabile in compensazione in 3 quote annuali.
Dopo l’approvazione del nuovo Decreto sostegni-bis, le quote per i beni materiali da tre sono passate a una.
Nella procedura è necessario verificare se la sezione del volume d’affari è compilata in automatico o deve essere valorizzata.
La compilazione automatica avviene se con GB è stata gestita la dichiarazione iva o iva base. In questo caso, la sezione è valorizzata e bloccata.
Se non è stata gestita la dichiarazione iva e iva base, all’accesso al calcolo del credito, la sezione non sarà compilata e sarà richiesto di indicare se il volume d’affari dell’anno è inferiore o superiore a 5 milioni di euro.
Se non siamo a conoscenza del valore ma le registrazioni contabili dell’anno sono state eseguite, sarà possibile visionarlo accedendo a:
- Contabilità
- Liquidazioni Iva
- Volume d’affari
Una volta impostato, è possibile procedere al calcolo del credito d’imposta dei beni strumentali.
Facendo il calcolo , si vedrà che, anche per i soggetti con volume d’affari superiori o pari a 5 milioni di euro, il numero delle quote nel calcolo del credito d’imposta DL 178/2020 è di 1 e non di 3, come era in precedenza.
In questo modo, il credito calcolato potrà essere utilizzato in compensazione in un’unica quota dall’entrata in funzione dei beni.
Per chiarimenti aggiuntivi si rimanda alla guida online.
Applicazioni Software collegate all’articolo:
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