Nelle istruzioni ministeriali della Certificazione Unica 2021, nel quadro LA, per il campo 6, sono state introdotti due nuovi codici 12 e 13. Il codice 12 deve essere indicato per comunicare i compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
Il codice 12 sostituisce dal 2020, per i contribuenti forfetari, il codice 7. Invece Il codice 13 deve essere indicato per i compensi non assoggettati a ritenuta percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio.
Dal 2020, le istruzioni riguardanti la compilazione del campo 6 della Certificazione Unica 2021 sono cambiate specificando i vari codici da poter inserire.
Per la compilazione del campo 6 è necessario utilizzare come negli anni precedenti i vari codici proposti, oltre ai due nuovi inseriti dal 2020, ovvero:
- 12 – nel caso di compensi, non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014;
- 13 – nel caso di compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non assoggettati alle ritenute d’acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d’imposta, in base a quanto stabilito dall’articolo 19, comma 1 del decreto-legge n. 23 del 2020.
In particolare, oltre all’aggiunta del codice 13, la modifica principale riguarda il codice 12 che sostituisce, per i contribuenti forfetari, il codice 7.
Il codice 13 deve essere indicato per i compensi non assoggettati a ritenuta percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo e il 31 maggio.
NB: Dal 2019, le somme che non costituiscono reddito (redditi esenti) devono essere comunicate con il codice 8 (guida online specifica), pertanto, questo rimane invariato anche in presenza del codice 12.
Riflessi nel software GB 2020
All’apertura della maschera Percipienti” nel 2020, tramite messaggio, l’utente viene avvisato della modifica del codice 7, da indicare nel campo 6, in 12 per i compensi non assoggettati a ritenuta d’acconto, corrisposti ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, della L. 190/2014.
- Messaggio di avvertenza: con non visualizzare più;
- Messaggio per eseguire la verifica se presenti soggetti Forfetari con campo 6 valorizzato con codice 7;
Rispondendo No, si accede direttamente alla gestione “Percipienti” senza effettuare la verifica.
Potrà essere effettuata successivamente accedendo all’Elenco percipienti tramite il filtro “Filtra soggetti forfetari con codice 7.
Rispondendo Si, il software esegue subito la verifica se sono presenti delle schede con campo 6 valorizzato con codice 7 di soggetti forfetari (ritenuta presente in anagrafica cliente con codice 1 – 2 – 3 – 8) e che nella registrazione contabile abbiano utilizzato la causale iva M02.
Se non ci sono schede, tramite messaggio, l’utente viene avvisato che non sono presenti schede di soggetti forfetari con codice 7.
Si apre l’elenco con il filtro attivo e la maschera vuota.
Basterà uscire, e si aprirà la maschera dei Percipienti.
Se invece, alla fine della verifica, il software rileva la presenza di schede con codice 7 per soggetti forfetari con causale iva in prima nota M02, si apre l’elenco percipienti con la lista delle schede e il filtro “Filtra soggetti forfetari con codice 7” fleggato:
Ora l’utente potrà controllare tali schede e modificare il codice 7 con 12 effettuando:
- doppio click nel campo codice su ogni scheda
- oppure, modificando il codice per tutte le schede presenti tramite il pulsante .
Al click sul pulsante, richiede la conferma del cambio:
Confermando le schede di soggetti forfetari con codice 7 saranno modificati in 12 e non risulterà nessun’altra scheda.
NB: il pulsante è attivo solo se presente il check “Filtra soggetti forfetari con codice 7”.
La creazione del sub modulo in caso di somme che non costituiscono reddito (redditi esenti) devono essere comunicate con il codice 8 anche in presenza del codice 12.
Per ulteriori chiarimenti consultare la guida online.
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