Il 5 novembre scorso è stato pubblicato in G.U. il decreto legislativo 147/2020 che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019) d’ora in poi CCII.
Tra le tante novità il legislatore ha voluto accogliere ed ufficializzare, per buona parte, i chiarimenti e precisazioni che sono stati avanzati nei mesi a seguire la pubblicazione del CCII da parte degli organismi professionali ed istituzionali in materia.
In questa sede andremo ad analizzare quelli che sono gli interventi che interessano maggiormente il soggetto chiamato alla valutazione dello stato crisi anche mediante il calcolo degli indici elaborati dal CNDCEC (quindi l’imprenditore, l’eventuale professionista delegato e/o l’organo di controllo).
Definizione di crisi
Prima di tutto è stato cambiata la definizione di “Crisi” che da “Stato di difficoltà economico-finanziaria” diventa “squilibrio economico-finanziario” (modifica dell’art. 2).
In tal senso viene data maggior rilevanza al concetto oggettivamente rilevabile di “squilibrio” piuttosto che al generico “stato di difficoltà” che apriva a troppe interpretazioni, a volte fuorvianti.
Differenza tra “indicatori” e “indici”
Il legislatore ha voluto evidenziare la differenza tra Indicatori e indici rubricando l’art.13 “Indicatori e indici della crisi”. Alla luce della nuova definizione possiamo identificare come:
- Indicatori: quegli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario che rendono probabile l’insolvenza dell’impresa.
- Indici: Elementi sintomatici rilevatori di tali squilibri e dati dal rapporto tra due quantità misurabili. Sono soggetti a elaborazione periodica da parte del CNDCEC (indici individuati attualmente nel documento del 20/10/2019 da parte del CNDCEC in attesa di approvazione del MEF).
Gli indici già proposti dal CNDCEC escono rafforzati dalla nuova formulazione del CCII che si allinea nelle definizioni e obbiettivi con gli indici e modalità proposte, facendo presumere la loro conferma salvo la volontà di voler apportare delle modifiche collegate alla ripercussione del Covid-19 sull’economia.
Modificate le soglie dell’indice dell’ADE
In quest’ottica, anche vista l’emergenza COVID-19 e le sue ripercussioni, il legislatore ha voluto alleggerire le soglie che fanno scattare la segnalazione all’OCRI da parte dell’Agenzia delle entrate.
Nello specifico:
- 100.000 € con dichiarazione iva anno precedente < 1.000.000 €
- 500.000 € con dichiarazione iva anno precedente > 1.000.000 € e < 10.000.000 €
- 1.000.000 € con dichiarazione iva anno precedente > 10.000.000 €
Organismo di composizione della crisi d’impresa
Riguardo all’OCRI il correttivo è intervenuto in materia di nomina e composizione del collegio dei tre esperti, a cura del referente dell’Ocri.
I tre esperti nominati avranno tre estrazioni diverse:
- uno deve essere designato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale competente
- uno designato dal Presidente della Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura
- uno designato dall’associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore scegliendo, come stabilito dal correttivo, tra tre nominativi indicati dallo stesso debitore al referente.
Prevendendo inoltre che il referente della camera di commercio dia notizia dell’avvenuta segnalazione, non solo all’organo interno, ma anche al revisore (se presente).
Modulo GB “Crisi d’impresa”
In questo quadro normativo in continuo mutamento, GBsoftware ha sviluppato il modulo “Crisi d’impresa” in grado di supportare l’utente nel processo di valutazione ai sensi del già citato CCII attraverso:
- Procedura guidata di valutazione
- Caricamento dei saldi rapido con possibilità di integrazione dei dati contabili
- Calcolo degli indici del CNDCEC e gli altri indici previsti nel CCII
- Valutazione degli altri aspetti previsti dalla normativa attraverso dei questionari (che possono essere compilati dal cliente dello studio anche tramite area WEB di GB)
- Invio del report al cliente (anche tramite area WEB di GB)
L’utente avrà a disposizione sin da ora un software che gli permetta di monitorare il già vigente requisito della continuità aziendale e adeguatezza degli assetti, fornendo tutti gli strumenti necessari per adempiere a quanto previsto dalla normativa.
Il software verrà aggiornato costantemente adeguando il proprio comparto normativo e le funzionalità in base alle normative vigenti, a garanzia e tutela dell’utente nell’adempimento di un corretto processo di valutazione.
TAG 147/2020Codice della crisiControllo di gestioneCorrettivo della crisiCrisiCrisi d'impresaFallimentoInsolvenzaOCRIProcedure concorsuali