Il 2018 è alle porte ed è tempo di fare delle valutazioni: quali clienti possono permanere nel regime forfetario e quali no? C’è qualche ditta che ha i requisiti per accedervi?
La verifica dei requisiti per il regime forfetario consente di verificare, per ogni ditta persona fisica, se possiede i requisiti che permettono di accedere o permanere nel regime di cui all’art.1 commi 54-89 della Legge 190/2014.
Con l’aggiornamento di oggi è disponibile, nella sezione “Multiditta”, la “Verifica regime forfetario” 2018.
Chi può entrare/permanere nel regime?
Il regime forfetario è rivolto alle persone fisiche che svolgono attività d’impresa (imprese familiari incluse), arti o professioni NON in forma associata.
Requisiti
Possono accedere al regime forfetario coloro che:
– hanno conseguito dei ricavi o compensi non superiori ai limiti indicati nell’allegato 4 della Legge di Stabilità 2015, così come modificato dalla Legge di stabilità 2016;
Nella gestione di verifica i ricavi sono riportati in automatico dalla contabilità del 2017.
Novità 2018! I ricavi delle imprese in contabilità semplificata, saranno riportati nel prospetto “ricavi ragguagliati” in base al principio di cassa e NON più per competenza.
– hanno sostenuto spese per lavoro dipendente non superiore ad euro 5.000;
– hanno un valore complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, alla data di chiusura dell’esercizio non superiore a euro 20.000.
I requisiti per l’accesso/permanenza nel regime forfetario devono essere verificati in riferimento ai dati dell’anno precedente.
Cause di esclusione
Non possono accedere al regime i soggetti che:
– si avvalgono di regimi speciali
– effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessioni di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili (art.10, primo comma, n.8), DPR 633/72) ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi;
– partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’art.5 del Tuir o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale, ai sensi dell’art. 116 del Tuir;
– che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato.
Le cause di esclusione devono essere accertate al momento di applicazione del regime.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare la guida on-line.
CB101 – RIV/35
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