Con la legge di stabilità 2016 è stata introdotta l’applicazione del meccanismo del reverse charge ad una nuova tipologia di operazioni: cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop.
Il comma 6, lettera c), dell’articolo 17 del DPR 633/72 è stato ampliato prevedendo l’applicazione del reverse charge anche, come anticipato, per le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché alle cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione.
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 21/E del 2016 ha precisato che per individuare i beni destinati all’applicazione del reverse charge non si deve far riferimento al loro “nome” commerciale, ma a beni aventi specifiche caratteristiche tecniche e uno specifico codice di nomenclatura combinata.
Codici di nomenclatura combinata:
Console da gioco NC 9504 50 00
Tablet PC NC 8471 30 00
Laptop NC 8471 30 00
Inoltre è importante rilevare che l’applicazione del reverse charge deve avvenire nella fase distributiva che precede la vendita al dettaglio: non deve essere applicato nei confronti di un consumatore finale.
Il cedente emette la fattura senza applicare l’Iva indicando che si tratta di un’operazione per cui si applica il meccanismo dell’inversione contabile; l’acquirente indica l’Iva sulla fattura d’acquisto ed esegue l’annotazione del documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite.
Nel GB le registrazioni delle operazioni in reverse charge riguardanti la cessione di console da gioco, tablet PC e laptop devono essere effettuate facendo attenzione all’utilizzo delle causali contabili e Iva, per avere un corretto riporto nella liquidazione e nella dichiarazione Iva.
Registrazione fattura di vendita per la cessione di console da gioco, tablet PC e Laptop
Soggetto in regime ordinario Iva
Caso pratico – registrazione fattura di vendita riguardante la cessione di una console da gioco per cui si applica il meccanismo del reverse charge secondo quanto indicato nell’art.17, comma 6, lettera c), DPR 633/72.
Il cedente non ha applicato l’imposta ai sensi dell’art. 17, comma 6, lettera c) DPR 633/72”; l’importo totale del documento è pari a 299 euro.
Causale contabile: può essere utilizzata la causale generica “FV – fattura di vendita”
Causale Iva: deve essere utilizzata la causale “NC17 – Non imp.ex.art.17, c.6, lett.c) (pc)”
Nella liquidazione Iva non si genera un debito d’imposta poiché l’operazione è “non imponibile”.
Nella dichiarazione Iva e Iva base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VE già dedicato all’indicazione delle operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lettera c.
Registrazione fattura di acquisto
Soggetto in regime ordinario Iva
Caso pratico – registrazione fattura per l’acquisto di una console da gioco per cui il venditore ha applicato quanto indicato nell’art.17, comma 6, lett.c): l’acquirente integra la fattura ricevuta, in cui non è stata applicata l’imposta ai sensi dell’ art. 17, comma 6, lettera c), DPR 633/72, con l’aliquota da applicare e la relativa imposta.
L’importo totale del documento ricevuto integrato con l’imposta è pari a 364,78 euro; l’iva è pari quindi a euro 65,78 (aliquota 22%).
Causale Contabile: per registrare le fatture di acquisto GB propone la causale “FARC – Fattura acquisto Reverse Charge n.” che ha la proprietà “Reverse charge” attiva, poiché al salvataggio della registrazione nel registro degli acquisti, in automatico, sarà eseguita l’annotazione nel registro delle vendite
Causali Iva: per registrare le fatture di acquisto in reverse charge per prestazioni del settore edile, come nel caso indicato, deve essere utilizzata la causale 22CC – Al.22% Rev.Ch.PC e comp. art.17,c.6,l.c)
Al salvataggio della registrazione dell’acquisto è prodotta in automatico l’annotazione nel registro delle vendite “Annotazioni” e il relativo giroconto Iva:
Nella registrazione dell’annotazione, il programma in automatico propone la causale FVRC – Annotazione operaz.Reverse Charge, indicata come “causale annotazione” nelle proprietà della causale contabile FARC, e la causale Iva 22CC, già indicata nell’acquisto.
Ricordiamo anche in questo caso che per chi non volesse sfruttare l’automatismo proposto da GB è possibile utilizzare una causale contabile che non ha la proprietà “Reverse charge” attiva e registrare manualmente l’annotazione nel registro delle vendite. E’ comunque garantito il riporto nella dichiarazione Iva.
Nella liquidazione l’Iva che si riferisce all’annotazione fatta nel registro sezionale delle vendite, gestito con l’automatismo del software, è evidenziata nell’apposita sezione “Dettaglio Annotazioni”; per chi esegue manualmente la registrazione dell’annotazione nel registro delle vendite la registrazione è riportata nella sezione della liquidazione Iva “Dettaglio vendite”.
Nella dichiarazione Iva e Iva base l’operazione sarà riportata nel rigo del quadro VJ già dedicato all’indicazione delle operazioni di cui all’art. 17, comma 6, lettera c.
Le causali indicate si riferiscono ad operazioni effettuate nell’ambito del territorio nazionale.
CB101- TM/1
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