La Repubblica di San Marino non fa parte dell’Italia e nemmeno dell’Unione Europea e i rapporti commerciali tra operatori economici italiani e sammarinesi sono assimilate alle esportazioni e alle importazioni.
Le cessioni di beni e i servizi connessi effettuate con il trasporto e la consegna nel territorio della Repubblica di San Marino sono assimilate alle cessioni all’esportazioni e ai servizi internazionali di cui agli articoli 8 e 9 del DPR 633/72.
Le cessioni di beni beneficiano del regime di non imponibilità di cui all’art.71 del DPR 633/72.
Per fruire del regime di non imponibilità l’operatore italiano che effettua una cessione nei confronti di un operatore economico sammarinese deve:
- Emettere un documento di trasporto per i beni che sono trasportati o spediti nel territorio della Repubblica di San Marino. Il documento di trasporto deve essere emesso in almeno tre copie, una delle quali deve rimanere in possesso dell’emittente, mentre le altre due devono essere esibite all’ufficio sammarinese all’atto dell’introduzione dei beni.
- Emettere la fattura in quattro copie con l’indicazione del codice identificativo del soggetto acquirente, preceduto dalla sigla SM. Nella fattura deve essere indicato il riferimento alla normativa Iva, indicando “non imponibile ex. artt. 71 e 8, D.P.R. 633/72”.
- Registrare la fattura nel registro di cui all’art. 23 del D.P.R. 633/72 entro i termini previsti.
- Inviare tre copie della fattura all’acquirente sammarinese.
- Allegare al documento di trasporto dei beni viaggianti la copia della fattura rispedita dall’acquirente sammarinese perforata e riportante l’indicazione della data e munita di timbro a secco circolare dell’Ufficio Tributario di San Marino.
Oltre al timbro dovrà riportare la dichiarazione dell’avvenuta introduzione dei beni nel territorio sammarinese e la corrispondente imposta liquidata e la marca contenente la dicitura “Rep. di San Marino – Uff. Tributario”, intorno allo stemma ufficiale sammarinese.
Pertanto, per fruire della non imponibilità per le cessioni di beni a operatori sammarinesi il soggetto italiano deve:
- Essere in possesso della fattura restituita dall’acquirente sammarinese,
- aver annotato, a margine della registrazione della fattura effettuata nel registro di cui all’art. 23, l’avvenuta restituzione della copia del documento vistato dall’Ufficio Tributario Sammarinese,
- aver presentato il modello INTRA-1 per la sola parte fiscale. Questo solo se l’operatore italiano sia già obbligato alla presentazione del modello riguardante le cessioni intracomunitarie per altre operazioni attive con Paesi Comunitari.
Nel caso in cui l’operatore italiano non riceva entro 4 mesi dalla cessione di beni la copia della fattura con la marca sammarinese deve darne comunicazione all’Ufficio Tributario di San Marino e all’Agenzia delle Entrate competente.
Le cessioni di beni effettuate nei confronti di acquirenti sammarinesi privati sono assoggettate ad Iva, con le aliquote vigenti in Italia.
Contabilità GB: Registrazione delle cessioni a operatori economici sammarinesi
Per registrare le cessioni di beni verso operatori economici sammarinesi è presente la causale Iva N71 – Non Impon.art.71 DPR 633 (Rep.S.Marino).
L’utilizzo di questa causale Iva comporta il riporto automatico della registrazione nella Dichiarazione Iva, al rigo VE30.
CB101 – TM/13
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