NEWS 2024

Dal 24 Febbraio 2014, tutte le operazioni rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in San Marino, sono escluse dalla comunicazione “Black List” 2014.

Recentemente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 Febbraio 2014, il Decreto ministeriale del 12 febbraio scorso che dispone l’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi “Black List”, meglio individuati dai DDMM 4.5.99 e 21.11.2001.

Questo comporta che, per tutte le operazioni effettuate con soggetti aventi sede, residenza o domicilio in tale Stato, non sarà più necessario presentare la Comunicazione delle operazioni Black List. Ovvero, non si dovranno più comunicare gli acquisti/cessioni di beni nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute, registrate o soggette a registrazione, qualora il relativo importo sia superiore a € 500,00.

Poiché il DM 12.02.2014 in vigore dal 24.02.2014 non ha espressamente disposto l’esclusione dalla comunicazione Black List per le operazioni con San Marino avvenute nel periodo precedente all’entrata in vigore del suddetto decreto, occorrerà distinguere l’invio come segue:

Dopo la pubblicazione del decreto ministeriale, tutte le operazioni effettuate con il paese San Marino dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate non più con la Comunicazione Black List ma tramite la comunicazione polivalente “Spesometro” nei rispettivi quadri.

NB: L’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi Black List non ha alcuna influenza sulla compilazione del quadro “SE” del Modello di comunicazione polivalente per gli acquisti di beni senza addebito dell’Imposta sul valore aggiunto. Per tanto, in tali casi permane l’obbligo di compilazione dell’applicazione “RSM – Acquisti da operatori di San Marino”.

COSA CAMBIA IN CONTABILITA’ GB

Anagrafica Clienti-Fornitori

Nell’anagrafica “cli/for” per i soggetti inseriti in precedenza e successivi al DM del 12 Febbraio, è necessario indicare che dal 24 Febbraio, giorno della pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, tale stato non confluisca più in “Black List”. Questo è possibile selezionando la proprietà “Non produrre registrazioni in Black List”.

Inserendo il codice dello Stato 037 con proprietà “Black List”, il software avvisa l’utente tramite messaggio delleliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi “Black List” e quindi dell’indicazione della proprietà “ Non produrre registrazioni in Black List”.

Prima Nota

Inserendo una registrazione in prima nota dal 24 Febbraio 2014 in poi, se il soggetto selezionato è residente a San Marino”, il software tramite messaggio avvisa l’utente dell’eliminazione di San Marino dalla lista dei Paesi “Black List”.

Confermando il messaggio, in automatico è possibile accedere all’anagrafica cli/for per procedere alla variazione dei dati inserendo nella residenza estera la proprietà “Non produrre registrazioni in Black List”.

Salvare i dati inseriti, uscire dall’anagrafica “cli/for” e completare la registrazione della fattura.

Se tale operazione non è eseguita la registrazione sarà inserita nella comunicazione Black List.

CA341 – FS/07

TAG Black listSan MarinoSpesometro Black List

Stampa la pagina Stampa la pagina