In Regime Iva per Cassa, l’Iva diventa esigibile al momento dell’effettiva riscossione/pagamento del corrispettivo o decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione o qualora nel corso dell’anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari.
Il regime Iva per Cassa di cui al D.L. 83/2012 consente di differire l’esigibilità dell’Iva per coloro che, operando nell’esercizio d’impresa, arti o professioni, e avendo realizzato nell’anno precedente un volume d’affari non superiore a due milioni di euro, effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili nel territorio dello Stato nei confronti di cessionari o committenti.
NB: Possono entrare nel regime in esame solo i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso d’inizio attività, prevedono di realizzare nell’anno in corso, un volume d’affari non superiore a due milioni di euro.
Il sistema dell’Iva per cassa è opzionale, ma una volta espressa l’opzione, il soggetto passivo è vincolato all’applicazione per almeno un triennio salvi i casi di superamento del limite di due milioni di euro di volume d’affari.
Come stabilito dall’articolo 7 del Decreto, oltre tale soglia avviene la cessazione automatica del regime a partire dal mese o trimestre successivo a quello in cui il limite è stato superato.
Nella liquidazione riguardante l’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’Iva per cassa è computato a debito l’ammontare dell’imposta non ancora versata in applicazione del regime Iva per cassa non più spettante. A partire della stessa liquidazione può essere esercitato, ai sensi dell’art.19 DPR n.633 del 1972 e seguenti, il diritto alla detrazione dell’imposta non ancora detratta relativa agli acquisti effettuati e non ancora pagati.
Se l’azienda in Regime Iva per Cassa in corso d’anno supera i due milioni di euro di volume d’affari, è costretta, ai fini della legge, a cessare il regime e liquidare nell’ultimo mese o trimestre in cui è stata applicata l’Iva per cassa l’intero debito/credito non ancora versato/detratto.
Per procedere alla fuoriuscita dal regime è necessario accedere alla maschera:
- “ContBil”
- Prima Nota
- Contabilità Iva
- Sezione “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012”
Esempio: volume d’affari al 31/12/2013 € 1.548.060,00, nel corso del 2014 il volume d’affari ammonta a € 2.059.054,00. L’azienda è costretta alla fuoriuscita dal regime Iva per Cassa.
All’interno della Tab “Regime Iva per Cassa”, inserendo un volume d’affari maggiore dei 2 milioni di €, il software in automatico procede alla deselezione dell’opzione “Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L.83/2012”.
Per uscire dal regime è necessario confermare il seguente messaggio:
NB: è importante ricordare che, in caso di uscita dal regime, è necessario variare la data di uscita riportata e far confluire l’Iva di tutte le registrazioni non riscosse e non pagate nella liquidazione riguardante l’ultimo mese in cui è stata applicata l’Iva per cassa!
Per far questo occorre:
1. Accedere alla maschera:
– Contabilità Iva;
– Regime “Iva per Cassa” art. 32-bis D.L. 83/2012;
– Riepilogo Operazioni ;
2. Cliccare nel filtro “Iva differita non ancora esigibile (<11 mesi)”;
3. Selezionare tutte le registrazioni tramite la funzione ;
4. Cliccare su per produrre le annotazioni Iva;
5. Inserire la data (se quella proposta non è corretta) e confermare il messaggio.
In automatico, in Prima Nota, si esegue la registrazione dell’Annotazione Iva che fa divenire esigibile/detraibile l’Iva differita delle fatture in Regime Iva per Cassa art.32-bis D.L. 83/2012.
I dati riportati nell’annotazione si riferiscono alla fattura collegata: l’imponibile è dato come differenza tra il totale fattura e ciò che in precedenza è stato già riscosso/pagato.
Tale procedimento, se necessario, dovrà essere eseguito anche per la sezione Fornitori.
NB: inoltre, se presenti, eseguire anche le annotazioni Iva delle Prime Note con scadenza = 11 mesi o =>12 mesi (primo e secondo filtro).
Per ulteriori informazioni sulla gestione Iva per Cassa consultare la guida on-line.
CB101 – FSA/03